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28 giu 2011

Disdetta assicurazione per la vita-

devo fare la disdetta di un assicurazione per la vita. nel contratto dicono di mandare la disdetta solo nel mese di scadenza, ma secondo la legge di bersani la numero 40 del 02/04/2007 non si poteva fare la disdetta prima??
grazie .nella polizza vita classica, ossia la temporanea caso morte, a te basta cessare il versamento del premio annuo e dopo 30 g dalla scadenza il contratto è sospeso. Se invece stai investendo in un piano di accumulo con finalità pensionistiche, a partire dal terzo anno puoi esercitare il riscatto dei premi. Attenzione però: se riscatti al terzo anno, recupererai meno della metà dei premi versati e per recuperare tutto devi aspettare almeno 10 anni (sempre a seconda della compagnia assicurativa).
Ciao le polizze vita sono contratti differenti dai rami danni e dalle polizze auto infatti nel caso di mancato pagamento la compagnia non può fare nessun tipo di azione "forzosa" per recuperare il premio non pagato come indicato dall'articolo 1901 del codice civile.Quindi se non intendi proseguire il contratto assicurativo della tua polizza vita ti basta non pagare la rata e lo stesso rimarrà sospeso salvo annullarsi per inesigibilità dopo un periodo che di solito è di 30 ggNel caso la tua fosse una polizza con accumulo di capitale e tu abbia pagato le rate obbligatorie ai fini della validità del contratto, comunque potrai ancora recuperare quanto versato nei tempi e nei modi stabiliti (evitando così penalità per riscatti anticipati).Quindi la disdetta che ti chiedono secondo me è una formalità in quanto per legge non è prevista la riscossione dei premi non pagati per questi tipi di polizze.Stai parlando di un'assicurazione sulla vita intesa come polizze del tipo a risparmio?Se è cosi, cancella tutto quello che è stato scritto qui sopra in quanto riferito all'assicurazione sui danni.Le polizze vita non hanno bisogno di disdetta, si smette di pagare semplicemente anche senza dare alcuna comunicazione.Le condizioni contrattuali delle assicurazioni vita, escluse le capitalizzazioni, prevedono che se la cessazione avviene senza che siano state pagate tre anualità di premio, l'assicrazione cessa ogni effetto ed il premio resta acquisito alla società. Se invece la cessazione avviene dopo il terzo anno, la polizza viene definita "liberata" e resta in vigore per la "riserva matematica", una cifra assai inferiore a quella pagata che per semplicità non sto a dirti come si determina, ma che si può determinare leggendo le condizioni di polizza.Alla scadenza del contratto l'assicurato potrà incassare la riserva matematica maggiorata degli interessi.In alternativa l'assicurato può smettere di pagare e chiedere il riscatto che è pari alla riserva matematica.La legge Bersani non è in alcun modo intervenuta nelle assicurazioni sulla vita.Probabilmente, però, tu chiami "..sulla vita " una assicurazione contro gli infortuni.In questo caso la legge Bersani (40/2007)stabilisce che, purchésiano state pagate almeno tre annualità di premio, si può dare disdetta ad un contratto poliennale con un preavviso di 60 giorni.un modo di rescinderlo è molto semplice: non pagare il premio assicurativo! e saranno loro a rescindere il contratto con te!mi sa che ha ragione quello sotto di meleggi qui:Articolo 1899 Durata dell'assicurazioneL'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187). Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti). e ancora:Il Codice civile italiano, all' art. 1899 , disciplina la durata del contratto di assicurazione.Detto articolo dispone al primo comma :« L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata».Il Decreto Bersani II, sostituisce il secondo periodo del primo comma, cosicché il nuovo art. 1899 Cod. civ. disporrà:« L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni » .Così facendo viene rimosso il vincolo di durata decennale in relazione alle polizze assicurative di durata pluriennale. Occorre precisare che tale disposizione si applicherà soltanto al ramo danni , infatti, resta tuttora in vigore il comma 3 dell'articolo de quo , il quale stabilisce che le predette norme NON si applicano alle assicurazioni sulla vita.(l'ho un pò accorciata! mi sono auto censurata)^_^se non sbaglio la disdetta per le polizze vita deve essere inviata almeno 15 gg prima della scadenza. Ma comunque per sicurezza ti conviene andare a chiedere o telefonare alla tua assicurazioneboo non lo so chiedi a loro ciao non so!La legge bersani modifica l'art. 1899 del c.c., il quale, come si evince dal testo, non è applicabile al ramo vita
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